Allegato A) al Repertorio numero

STATUTO DELLA “FONDAZIONE AVVOCATO GUIDO FRACCHIA ETS”

Art. 1

Denominazione

E’ costituita una Fondazione denominata

“FONDAZIONE AVVOCATO GUIDO FRACCHIA ETS” 

in seguito, chiamata per brevità “Fondazione”.

L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede in Torino, ovvero all’indirizzo, in Torino, successivamente stabilito con delibera del Consiglio di Fondazione. Con delibera del Consiglio di Fondazione potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia e all’estero o trasferita la sede nell’ambito del comune di Torino.

Art. 3

Scopi e attività di interesse generale esercitate

La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte, è apolitica e aconfessionale. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. La Fondazione assumerà inoltre la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 l’ente aggiungerà alla propria denominazione l’acronimo “ETS”.

La Fondazione intende proporre e promuovere l’organizzazione di corsi e convegni su materie penalistiche, l’erogazione di borse di studio e premi a giovani avvocati penalisti, l’attività di sostegno a neolaureati per l’attività di formazione professionale, nonché la divulgazione di articoli, libri e riviste in materia penalistica.

La Fondazione intende operare nei seguenti settori di interesse generale:

– beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 D.Lgs 117 (art. 5 co.1 lett. u) d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 co.1 lett. v) d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co.1 lett. d) d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

– formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 co.1 lett. g) d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5 co.1 lett. w) d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, porre in essere le seguenti attività:

  1. A. nell’ambito della formazione, delle borse di studio e di lavoro nonchè dei premi, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e Università degli Studi di Torino:

– l’organizzazione di corsi ECM su materie penalistiche;

– l’organizzazione e la promozione di convegni relativi alle materie penalistiche, con particolare riferimento alla responsabilità professionale medica e ai nuovi reati informatici, ai reati previsti dalla legge fallimentare e sulla sicurezza sul lavoro oltre che alla deontologia professionale;

– l’erogazione di Borse di Lavoro da bandire con frequenza almeno annuale rivolta ai giovani avvocati penalisti; l’entità degli importi verranno verrà concordata con l’Ordine degli Avvocati di Torino;

– l’istituzione di premi rivolti a neolaureati presso l’Università di Torino in presenza dei seguenti requisiti:

” laurea conseguita con il massimo dei voti;

” tesi in diritto penale o in procedura penale.

L’entità dei premi sarà stabilita unicamente dal Consiglio della Fondazione.

  1. nell’ambito delle attività di sostegno (e sostegno sociale):

– lo svolgimento di attività formativa o di specializzazione a favore di neolaureati – in Diritto e Procedura Penale – e ad avvocati penalisti;

– la difesa in ambito penale, con oneri economici a carico della Fondazione, in relazione a casi di   particolare rilevanza sociale e umana, previa deliberazione del Consiglio della Fondazione.

  1. nell’ambito delle pubblicazioni:

– il finanziamento di pubblicazioni relative a materie penalistiche e alla deontologia professionale, ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio della Fondazione ovvero proposte dal Comitato Tecnico Scientifico.

La Fondazione potrà avvalersi dell’attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività assicurando il rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dell’articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.

Per il conseguimento dei suoi fini la Fondazione si impegna a promuovere l’utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e l’adesione ai fini seguiti dalla Fondazione.

Art. 4

Attività diverse e di raccolta fondi

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Fondazione.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, nonché in conformità alla normativa pro tempore vigente.

La Fondazione potrà inoltre compiere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Fondazione necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5

Patrimonio e Fondo di Dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

– dal fondo di dotazione iniziale (indisponibile), così come fissato nell’atto costitutivo;

– dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;

– dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

– dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Fondazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni mobili e quelli immobili posseduti, in proprietà o in uso, dalla Fondazione dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista patrimoniale.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Fondazione, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto, regolamento svolgono la stessa attività.

Per iniziative di rappresentanza non sono utilizzabili le somme e i beni conferiti alla Fondazione dal Fondatore a qualunque titolo. A tal fine  si provvederà con le somme previste dall’art. 6, c. 1) p. 2) del presente Statuto, purchè le spese stesse siano congrue, inerenti e coerenti  con lo scopo di promuovere e consolidare l’attività della Fondazione.

Art. 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

= dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

= da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

= da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

= dai contributi e dalle quote associative del Fondatore;

= da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;

= dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;

= dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del D. Lgs. 2017 n. 117.

Il Fondo di gestione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

– Il Fondatore;

– Il Consiglio di Fondazione;

– Il Presidente;

– Il Comitato Tecnico-Scientifico;

– L’Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono onorifiche e di servizio alla Fondazione e, pertanto, non sarà previsto alcun compenso o indennità. Può essere riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio delle funzioni collegate alla carica. Per il solo organo di controllo è previsto un onorario adeguato all’attività professionale svolta.

Art. 8

Fondatore

Il Fondatore è colui che provvede alla costituzione della Fondazione. Il Fondatore assume il ruolo del Presidente del Consiglio di Fondazione. Il Fondatore individua il soggetto che prenderà il suo posto al verificarsi di una qualunque fattispecie di sua rinuncia, decesso o cessazione del rapporto a qualunque titolo, previo consenso da parte dello stesso soggetto prescelto. In caso di impedimento e/o di impossibilità e/o assenza del Fondatore, il Presidente verrà nominato sulla base di quanto previsto negli art. 9) e 10) del presente Statuto.

Art. 9

Il primo Consiglio di Fondazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Fondazione composto da tre membri, di cui uno assume la carica di Presidente. I membri del Consiglio di Fondazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I primi consiglieri verranno nominati in sede di atto costitutivo. In sede di rinnovo delle cariche si procederà sulla base di quanto previsto dal successivo art. 10).

Art. 10

Il Consiglio di Fondazione – Nomine

Decorsi i primi tre anni, in occasione del rinnovo dei Componenti del Consiglio di Fondazione, si procederà come segue:

  1. nel caso di presenza in vita del Fondatore, la designazione dei consiglieri avverrà con il seguente criterio:

– due membri saranno nominati dal Fondatore;

– un membro sarà nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;

  1. nel caso di Presidente diverso dalla figura del Fondatore, la designazione dei membri del Collegio avverrà con i seguenti criteri:
  2. a) un membro sarà nominato dal Presidente uscente e assumerà la carica di Presidente.
  3. b) il secondo membro sarà nominato sempre dal Presidente uscente con i criteri di cui al successivo comma;
  4. c) un membro sarà nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

I membri nominati ai sensi del presente articolo, dovranno essere individuati tra Avvocati preferibilmente penalisti e di chiara fama con almeno 15 (quindici) anni di iscrizione all’Albo torinese e/o Professori ordinari e associati di diritto penale o procedura penale dell’Università di Torino, che svolgano anche la professione forense, con provvedimento in cui vengano sinteticamente esplicitate le motivazioni alla base della scelta.

Tutti i membri nominati dovranno essere esenti da procedimenti disciplinari o procedimenti disciplinari.

  1. nel caso di mancanza della figura del Presidente, a qualunque titolo.

Qualora il Fondatore o il Presidente in carica, si trovi nella impossibilità, per malattia o improvvisa scomparsa, di nominare il Presidente che gli succederà, sarà compito dell’Ordine degli Avvocati di Torino provvedere ad individuare ed a nominare il membro del Consiglio che assume la carica di Presidente.

Il Professionista verrà individuato, tra gli iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, o dei Notai o dei Dottori Commercialisti della Città di Torino, oppure tra i Professori universitari del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino che svolgano anche la professione forense, motivando l’opportunità della scelta.

Il Presidente sarà individuato tra le migliori figure dei Professionisti, dovrà essere in possesso di provata esperienza professionale e con una iscrizione al relativo Albo di almeno 15 (quindici) anni.

Il Presidente individuato dovrà essere esente da provvedimenti disciplinari o giudiziari o di altro tipo.

Il secondo componente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato con i criteri previsti dal precedente punto 2), dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. Il consigliere così nominato dovrà ottenere il preventivo gradimento del Presidente eletto e dovrà avere i medesimi requisiti, ovvero iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 15 (quindici) anni e l’inesistenza di precedenti disciplinari.

Art 11

Consiglio di Fondazione – Criteri di funzionamento

Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere, compreso il Presidente, il soggetto che ha effettuato la precedente nomina procederà alla sostituzione. Il consigliere testé nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato in corso.

La cessazione del Consiglio per scadenza ha effetto dalla ricostituzione del nuovo Consiglio per effetto delle nuove nomine.

La cessazione di un consigliere per dimissioni o revoca ha effetto dal momento della nomina del successore ovvero dalla cooptazione ai sensi del presente articolo.

La revoca del consigliere può avvenire solo per giusta causa, che consiste nella incapacità legale o naturale, ovvero in gravi e ripetute violazioni dei principi fondanti lo svolgimento dell’attività della Fondazione ovvero in caso di attività svolta in contrasto o concorrenza con quella della Fondazione ovvero in caso di comunicazione a terzi di notizie riservate o per reiterato e ingiustificato assenteismo.

La revoca verrà notificata dal Presidente per raccomandata al Consiglio di Fondazione e al Collegio dei Revisori dei Conti e al consigliere revocato.

Le nomine non determinano mandato fiduciario con rappresentanza dell’ente a cui spetta il potere di nomina. E’ pertanto esclusa qualsiasi forma di controllo, diretto o indiretto, sui consiglieri nominati da parte degli Enti nominanti; parimenti gli Enti nominanti non hanno alcun potere di revoca.

Art. 12

Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Fondazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi a titolo puramente esemplificativo:

= determina e attua gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della Fondazione nonché realizza le attività istituzionali della stessa, compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

= approva l’eventuale Regolamento di organizzazione dell’ente e ogni altro Regolamento;

= approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno, e quello preventivo se previsto e, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge o laddove ciò sia ritenuto utile, il Bilancio Sociale;

= nomina, revoca e sostituisce i membri del Comitato Tecnico-Scientifico;

= delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Art 13

Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal Fondatore all’interno del Consiglio di Fondazione come previsto dagli artt. 9) e 10).

In caso di sua assenza, impedimento, mancanza, si procederà alla sua nomina sulla base dei criteri dell’articolo 10).

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni e qualsiasi atto od operazione di gestione ordinaria e straordinaria, e può nominare procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

Inoltre, il Presidente:

= convoca il Consiglio di Fondazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

= firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

= ha il potere di operare sui conti correnti bancari della Fondazione, potendo a ciò delegare altri Consiglieri;

= sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

= cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

= adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo all’approvazione del Consiglio di Fondazione nella prima riunione successiva.

Art. 14

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Fondazione deve essere convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all’anno, anche in videoconferenza; in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, qualora ne venga fatta richiesta da uno dei componenti con l’indicazione dei temi da inserire all’ordine del giorno.

La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti all’ordine del giorno fatta pervenire a ciascun componente, almeno tre giorni prima della seduta, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

In caso di urgenza è ammesso l’invio con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricevuta, almeno 48 ore prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione che abbia il voto del Presidente. Le decisioni di modifiche dello Statuto dovranno essere approvate dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Fondazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell’avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Fondazione.

In particolare, è necessario che:

= sia consentito al Presidente del Consiglio di Fondazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio e l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

= sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

= sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

= vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle riunioni del Consiglio di Fondazione è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

Art. 15

Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Consiglio della Fondazione potrà provvedere alla nomina di un Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Fondazione ed è composto da 3 o 5 membri  individuati dal Consiglio di Fondazione tra esperti nelle materie giuridiche con particolare riferimento a quelle penalistiche o esperti nelle attività formative forensi.

In particolare il Comitato Tecnico Scientifico, nell’ambito dei suoi compiti, farà riferimento al diritto sostanziale e processuale penale nazionale e internazionale, ai profili filosofici-giuridici dell’origine e fondamento della sanzione, della privazione della libertà personale e delle sue funzioni rieducative e di controllo della criminalità, in vista di un loro superamento anche attraverso la diffusione della cultura conciliativa. Inoltre il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di individuare le iniziative, studi e ricerche od altre attività, rientranti nell’oggetto della Fondazione, esplica le attribuzioni ed i compiti di natura consultiva che gli saranno conferiti dal Consiglio di Fondazione. Al Comitato tecnico scientifico potranno essere sottoposte la selezione e valutazione dei progetti da sostenere nonché il controllo dei risultati e le valutazioni di impatto

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica 3 anni e scade al termine del mandato del Consiglio di Fondazione. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico sarà individuato al suo interno tra gli stessi membri, a maggioranza.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico possono venire revocati dal Consiglio di Fondazione in caso di assenza ingiustificata per oltre tre riunioni ovvero in caso di divulgazione o utilizzo di notizie riservate apprese durante l’esercizio della loro funzione.

Art. 16

Organo di Controllo

Il Consiglio di Fondazione nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi; la designazione del Presidente spetta al Consiglio di Fondazione.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 2017 n. 117, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L’Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I membri dell’Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Fondazione.

Art. 17

Revisore legale dei conti

Nel caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e in tutti i casi sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora sussistano i requisiti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall’Organo di controllo.

Art. 18

Esercizio finanziario – Bilancio – Divieto di ripartizione

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Fondazione deve approvare il bilancio consuntivo per l’anno trascorso, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione e, laddove ne ricorrano le condizioni stabilite dalla legge o sia ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Documenta altresì, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Qualora le dimensioni dell’attività economica lo richiedano, il Consiglio compilerà entro la fine dell’esercizio il bilancio preventivo se previsto relativo all’esercizio successivo, che dovrà anch’esso, entro la fine dell’esercizio, raccogliere il parere del Collegio dei Revisori.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l’Ente.

Art. 19

Identificazione soggetto giuridico

Ovunque nel presente Statuto si citi l’Ordine degli Avvocati di Torino si intende l’Ente con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130 – 10138 TORINO codice fiscale 80088540010.

In caso di scioglimento o cessazione di detto ente, tutti i diritti ad essa spettanti si trasferiranno al soggetto e/o Ente designato dagli organi liquidatori di quest’ultima.

Art. 20

Scioglimento – Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa è deliberato dal Consiglio di Fondazione a maggioranza dei due terzi e con il voto favorevole del Presidente dei Consiglieri in carica.

Il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a uno o più Enti di Terzo Settore, ad enti che hanno finalità analoghe, la cui individuazione avviene in sede di delibera di nomina del Liquidatore. La medesima destinazione del patrimonio è prevista in ogni caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Ente.

Art. 21

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono il D. Lgs. 117/2017 e le sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e per quanto non ivi previsto le disposizioni di legge vigenti in materia di Fondazioni.