Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 23 settembre 2025, n. 132, con cui il Governo era stato delegato ad adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il termine per l’esercizio della delega – che riguarda, tra l’altro, l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e nelle indagini preliminari, nel rispetto del diritto di difesa, della protezione dei dati personali e dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza – è fissato in dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 10 ottobre 2025. I due testi, approvati solo in via preliminare, dovranno ora essere sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità competenti per materia, prima dell’approvazione definitiva.

Il primo decreto disciplina i poteri delle autorità nazionali competenti in materia di IA – ACN e AgID, con competenze settoriali riservate a Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante per la protezione dei dati personali – nonché la formazione, che per i magistrati sarà affidata alla Scuola superiore della magistratura lungo tre direttrici: profili tecnici di funzionamento dei sistemi, profili giuridici e impatto dell’IA sull’organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.

Il secondo decreto, di più diretto interesse penalistico, disciplina invece l’utilizzo dell’IA nell’attività di polizia e detta alcune disposizioni in materia di responsabilità civile e penale.
Sul primo versante, l’IA potrà essere impiegata solo in funzione strumentale e di supporto rispetto all’attività di polizia, previa una revisione umana qualificata e documentata; l’identificazione biometrica remota in tempo reale sarà consentita solo per finalità tassative – ricerca di specifiche vittime o di persone scomparse, prevenzione di minacce gravi e imminenti o di attacchi terroristici – e dovrà essere autorizzata dal procuratore della Repubblica, per un periodo non superiore a quindici giorni salvo proroga; il riconoscimento facciale a posteriori mediante videosorveglianza sarà invece attivabile solo dopo la commissione di un reato, per identificare persone già indiziate.

Sul piano della responsabilità, lo schema introduce il nuovo reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA e di alterazione illecita dei sistemi (art. 437-bis c.p.), estende ai relativi illeciti la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, introduce nel codice di rito il nuovo art. 359-ter c.p.p. sull’identificazione biometrica nel procedimento penale – su richiesta del pubblico ministero e provvedimento del g.i.p. – e prevede, sul fronte civilistico, meccanismi di agevolazione probatoria per chi lamenti un danno da IA, tra cui la disclosure degli elementi di prova sul funzionamento del sistema e una presunzione di causalità in caso di violazione dell’AI Act.
Su questo secondo decreto si sono concentrate le critiche dell’Unione delle Camere Penali Italiane, espresse in un documento del 10 luglio 2026 a firma della Giunta e dell’Osservatorio “Scienza, processo e intelligenza artificiale”.

Il primo rilievo riguarda il metodo: il testo in materia di giustizia penale è stato approvato senza coinvolgere l’Osservatorio ministeriale istituito con D.M. 10 luglio 2024 proprio con il compito di approfondire le interazioni tra sistemi di IA e giurisdizione, mentre con DPCM è stato contestualmente istituito un ulteriore organismo, il Comitato di coordinamento per l’aggiornamento della Strategia nazionale sull’intelligenza artificiale. Per l’UCPI si tratta di una scelta poco comprensibile, sia per la rilevanza tecnica delle questioni in gioco sia per le loro implicazioni costituzionali: in materie che toccano le libertà fondamentali, la protezione dei dati personali e il diritto di difesa, il confronto con gli stakeholder qualificati non può essere considerato un adempimento eventuale o meramente formale, ma costituisce un passaggio essenziale del procedimento normativo, coerente con il modello partecipativo delineato dallo stesso AI Act.
Nel merito, l’UCPI ricorda di aver segnalato, fin dalla presentazione del disegno di legge, la necessità che l’impiego dell’IA fosse costruito su garanzie sostanziali e non meramente formali, con esiti algoritmici scientificamente spiegabili, verificabili e suscettibili di confutazione, in coerenza con i principi che governano la formazione della prova nel processo penale.

Secondo l’Unione, lo schema di decreto non recepisce tali indicazioni: la disciplina dell’art. 359-ter c.p.p. non introduce infatti adeguati presidi contro l’impiego di sistemi algoritmici opachi o privi di un sufficiente grado di trasparenza e verificabilità, con il rischio di attribuire rilevanza processuale a risultati non pienamente controllabili dalle parti e dal giudice, a scapito del contraddittorio, della verificabilità della prova e, più in generale, dello statuto epistemologico del processo penale delineato dal codice di rito.

Analoghe perplessità riguardano il nuovo art. 437-bis c.p.: se la finalità di responsabilizzare chi progetta, immette sul mercato o utilizza professionalmente sistemi di IA ad alto rischio è di per sé comprensibile, il riferimento all’ “utilizzo professionale” richiama anche la figura del deployer definita dall’AI Act, lasciando aperta la questione se, e in che misura, la nuova fattispecie possa riguardare anche i professionisti che impiegano sistemi di IA nell’esercizio della propria attività, avvocati inclusi. Da qui la richiesta dell’UCPI di una profonda rimeditazione delle scelte normative contenute nello schema di decreto, nella consapevolezza che l’introduzione dell’IA nel settore della giustizia penale non può avvenire a discapito delle garanzie costituzionali del giusto processo: l’innovazione tecnologica, si legge nel documento, rappresenta una risorsa solo se accompagnata da regole che assicurino trasparenza, controllabilità e piena sindacabilità degli strumenti impiegati, mentre il rischio, diversamente, è quello di alterare gli equilibri sui quali si fonda il processo penale democratico.

Il richiamo finale, non a caso, va all’insegnamento del compianto Prof. Franco Cordero, secondo cui “la caccia val più della preda”: un monito al primato delle garanzie e della correttezza del metodo investigativo rispetto al risultato perseguito, che l’UCPI pone a fondamento della propria critica all’attuale impianto del decreto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenti sul post