Nell’ambito del procedimento penale, l’apprensione di beni mediante lo strumento del sequestro risponde ad una pluralità di esigenze, tipicamente disciplinate dal Legislatore: la conservazione degli elementi di prova, l’impedimento dell’uso della cosa da parte di terzi o la previsione di una futura confisca. Ma che cosa accade quando quella “cosa” da immobilizzare non ha una consistenza materiale, non si trova in un luogo determinato, è soggetta ad incessanti oscillazioni di valore e potrebbe essere trasferita in pochi secondi da un capo all’altro del mondo mediante una chiave crittografica?
Si tratta di interrogativi posti certamente dalle c.d. criptovalute, ossia rappresentazioni digitali di valore non sottoposte all’emissione, alla garanzia o al controllo da parte di Banche centrali o autorità pubbliche, gestite e conservate su appositi portafogli virtuali denominati wallet. Nel linguaggio normativo e giurisprudenziale, esse sono comunemente ricondotte alla nozione di “valuta virtuale”, pur trattandosi di una categoria tecnologicamente ed economicamente estremamente eterogenea.
Tali asset sono notoriamente accessibili attraverso strumenti diversi: un conto presso una piattaforma di scambio, un’applicazione, un dispositivo fisico oppure una chiave privata.
Il bene, dunque, non coincide necessariamente con il telefono, il computer o il wallet con il quale l’utente lo gestisce. Conseguentemente, sequestrare il mero supporto potrebbe certamente significare acquisire una “prova”, ma non, di contro, mettere automaticamente sotto vincolo ablativo la criptovaluta che vi è contenuta.
In questi casi, l’esigenza di dare concreta esecuzione al provvedimento cautelare, si deve confrontare con la messa in atto di operazioni tecnologiche precise. Occorre, innanzitutto, stabilire quali risorse possano formare oggetto del vincolo, come identificarle, chi possa trasferirle e dove debbano essere custodite.
A fronte di tali (tutt’altro che secondarie) problematiche, la prassi ha talvolta condotto alla creazione di un portafoglio virtuale apposito, amministrato dall’autorità giudiziaria, nel quale trasferire i beni sottoposti a vincolo. Com’è noto, infatti, se il sequestro ha per oggetto beni dei quali sia necessaria l’amministrazione (si pensi ad un’azienda), l’art. 104 bis disp. att. c.p.p. ne consente “l’immissione in possesso” in favore di un amministratore giudiziario. Una criptovaluta, tuttavia, non è un’azienda, né un bene amministrabile secondo i modelli tradizionali. Occorre quindi chiedersi se la custodia richieda competenze specialistiche, quali obblighi debba assumere il custode e come debbano essere documentate le operazioni effettuate sul wallet.
Custodire, in questo caso, non significa semplicemente conservare. Significa impedire trasferimenti non autorizzati, proteggere la chiave privata, garantire la continuità dell’accesso e assicurare la riconducibilità di ogni operazione all’autorità che l’ha disposta. Significa anche (e soprattutto) evitare che una scelta meramente conservativa produca un risultato economicamente pregiudizievole. Un bene digitale lasciato immobile, infatti, non mantiene necessariamente il proprio valore, anzi.
Si apre così il secondo problema: la valuta virtuale può aumentare o diminuire sensibilmente di prezzo tra il giorno del sequestro e quello della confisca o della restituzione. Di conseguenza: se il vincolo riguarda direttamente una quantità determinata di moneta virtuale, la variazione incide sulla consistenza economica del bene sequestrato; se, invece, il provvedimento mira a garantire una somma determinata mediante la futura confisca per equivalente, diventa essenziale stabilire se l’oggetto dell’ablazione sia la quantità di criptovaluta individuata al momento del sequestro oppure il corrispondente valore monetario da assicurare.
In questo delicato contesto, la Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025 ha escluso che, in un procedimento avente ad oggetto reati tributari, il sequestro probatorio del profitto costituito dall’imposta evasa, quantificata in euro, possa avere automaticamente a oggetto valute virtuali (in quel caso bitcoin) di valore equivalente. Le criptovalute, hanno riferito i Giudici, sono asset digitali non assimilabili alla moneta avente corso legale, non hanno potere liberatorio nei pagamenti, non consentono di estinguere il debito tributario e sono soggette a continue fluttuazioni di mercato. Sostituire l’importo in euro con bitcoin di pari valore significa, in sostanza, trasformare il vincolo probatorio (concretamente disposto) in un sequestro per equivalente, non ammesso in questo ambito: la Corte ha correttamente rilevato che il provvedimento di sequestro probatorio deve essere esclusivamente finalizzato all’accertamento del fatto e alla conservazione delle prove, non alla salvaguardia di un valore corrispondente all’imposta evasa.
Anche l’immediata conversione in valuta legale, talvolta prospettata per neutralizzare il rischio di deprezzamento e trasferire le somme al Fondo unico giustizia, non è senza conseguenze. La conversione, infatti, modifica l’oggetto materiale dell’apprensione e può incidere sui diritti del titolare o di eventuali terzi. Senza contare che, se il valore dell’asset cresce, la vendita anticipata può privare l’avente diritto di un incremento; se diminuisce, la semplice conservazione può compromettere l’effettività della futura e definitiva ablazione.
Come può evincersi già da queste poche riflessioni, dunque, la criptovaluta costringe il procedimento penale (e, nella specie, la fase cautelare) a confrontarsi con nuove e composite esigenze, di natura giuridica, informatica ed economica allo stesso tempo.
La sfida per il futuro (che, per vero, è già presente) consiste nell’individuare modalità di apprensione e custodia capaci di coniugare le tradizionali garanzie processuali con le peculiarità proprie degli asset digitali.
Il problema, quindi, non è soltanto capire come intercettare e bloccare le monete virtuali, ma come conservarle senza tradire la funzione (rectius le funzioni) del sequestro. In questo senso, la nascita – verrebbe da dire, la fondazione – di un vero e proprio “diritto penale 2.0” richiede non solo la predisposizione di un sistema normativo in grado di adattarsi alla realtà che s’intende disciplinare, ma, prima ancora, la predisposizione di strumenti operativi in grado di confrontarsi, sul piano tecnico, con il rinnovato contesto di riferimento.

